Statuto

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(Scarica anche il Regolamento dell’AIRC, di cui all’art.16 del presente Statuto):

ART. 1 – DENOMINAZIONE

ART. 2 – FINALITA’

ART. 3 – COMPOSIZIONE

ART. 4 – COMPITI DELL’AIRC

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI ROMA CLUB

ART. 6 – DENOMINAZIONE DEI ROMA CLUB

ART. 7 – BILANCIO ECONOMICO

ART. 8 – ORGANI SOCIALI DELL’AIRC

ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI ROMA CLUB

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 12 – IL PRESIDENTE

ART. 13 – COOPTAZIONE

ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 15 – APPROVAZIONE DELLO STATUTO

ART. 16 – REGOLAMENTO

ART. 17 – DURATA

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

ART. 19 – RINVIO


ART. 1 – DENOMINAZIONE

I Roma Club costituiti tra i tifosi e simpatizzanti dell’A.S. Roma presso la Sede Sociale nell’anno 1971, assumono la denominazione di Associazione Italiana Roma Club (per brevità di espressione chiamata AIRC) con sede pro tempore in Roma – Via Montaigne n. 10 – 0144 Roma.

ART. 2 – FINALITA’

L’AIRC non ha fini di lucro e nel perseguimento dei propri fini istituzionali si impone il pieno rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica, mantenendo una connotazione assolutamente apartitica.

L’AIRC ha lo scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre dell’A.S Roma, controllando e coordinando le attività organizzative dei tifosi giallorossi regolarmente costituiti nei Roma Club.

Altre importanti finalità perseguite dall’AIRC sono quelle di coinvolgere gli associati in attività sociali ricreative, culturali e artistiche, mediante l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché la gestione di strutture sportive.

L’AIRC, qualora richiesto, potrà assumere l’onere organizzativo delle manifestazioni sportive, culturali ed altro promosse dall’A.S. Roma s.p.a. e da altri organismi.

Infine, per un miglior perseguimento delle finalità sociali, l’AIRC potrà aderire e/o affiliarsi ad altro ente od organismo pubblico o privato avente finalità analoghe senza limitazioni, riserve ed accezioni sia in Italia che all’estero. In particolare, l’AIRC si impegna ad effettuare ogni anno l’iscrizione alla FISSC (Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio).

ART. 3 – COMPOSIZIONE

L’AIRC si compone dei Roma Club, ovunque costituiti, che facciano domanda di affiliazione all’Associazione e ne possiedano i requisiti essenziali e necessari.

All’atto della richiesta di affiliazione il Presidente del nuovo Roma Club è tenuto a presentare all’AIRC un’autocertificazione, attestante che nessuno dei propri iscritti è stato soggetto ai provvedimenti, di cui all’art. 6 della Legge n. 401 del 13/12/1989.

ART. 4 – COMPITI DELL’AIRC

L’AIRC ha come compito principale quello di armonizzare le attività dei singoli Roma Club, senza limitarne l’autonomia, ma vigilando sulla loro corretta gestione ed assicurando che siano rispettate le finalità istitutive.

L’AIRC, attraverso i propri organi statutari, si attiverà per cercare di affrontare e risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere, sia all’interno di un singolo Club, sia fra Club diversi.

L’AIRC inoltre ha come compito quello di contribuire allo sviluppo dell’educazione sportiva, sociale e culturale mediante le seguenti attività:

· Promuovere la costituzione di commissioni di studio, organizzare dibattiti o tavole rotonde per l’esame di argomenti di interesse generale che riguardano il mondo del calcio;

· Promuovere attività di tipo turistico e culturale in concomitanza con le trasferte al seguito della squadra;

· Promuovere iniziative volte a contrastare il problema della droga fra gli atleti ed i tifosi;

· Promuovere i valori ed i principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza non solo tra i propri associati, ma anche con i tifosi delle squadre avversarie, ripudiando ogni forma di discriminazione e ogni tipo di intolleranza politica, religiosa o razziale, così come sancito dalla carta Olimpica;

· Incentivare l’attività sportiva amatoriale, promuovendone lo svolgimento e riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psico-fisico e come veicolo di aggregazione sociale;

· Collaborare con gli organi dello Stato nell’attuazione degli interventi volti a favorire una serena e sicura partecipazione di tutti i cittadini alle manifestazioni sportive.

· L’AIRC, su decisione del Consiglio Direttivo, può istituire una Società collegata per adempiere meglio alle finalità statutarie.

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI ROMA CLUB

Il Centro di Coordinamento autorizza la costituzione e l’affiliazione di nuovi Roma Club, a seguito dell’accertamento dell’esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto dell’AIRC.

A tal proposito si consiglia, in linea di massima, in 50 il numero minimo di Soci necessario per costituire e per mantenere in attività un Roma Club; in ogni modo è demandato al parere preventivo favorevole da parte del C.D. dell’ AIRC la facoltà di aprire ogni nuovo Roma Club.

ART. 6 – DENOMINAZIONE DEI ROMA CLUB

I Roma Club di norma assumono la denominazione della località (città, rione, quartiere, ecc.), nella quale stabiliscono propria sede.

La richiesta di affiliazione di Club aventi denominazione di Aziende, Società o Enti sia pubblici, che privati sarà esaminata dal C.D. dell’Associazione, che ne valuterà l’accoglimento, purché siano in accordo con il vigente Statuto.

ART. 7 – BILANCIO ECONOMICO

Le entrate dell’AIRC sono costituite in linea di massima da:

a)quote sociali annuali obbligatorie versate dai Roma Club la cui entità è stabilita annualmente dal consiglio Direttivo;

b)eventuali avanzi d’amministrazione che verranno creati con eccedenze in bilancio.

c) l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni sportive;

d) erogazioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni o sottoscrizioni volontarie da parte di persone, enti, associazioni, istituzioni sia italiane, sia estere;

e) ogni altra possibile entrata.

Le uscite saranno decise nel corso delle riunioni del Centro di Coordinamento, fatte salve le spese ordinarie, quali ad esempio: i canoni di locazione dei locali della Sede, le utenze, le pulizie, le spese di segreteria e della corrispondenza, la quota FISSC, i canoni per l’uso di locali per convegni, assemblee, riunioni, ecc.

Il bilancio annuale consuntivo sarà sottoposto all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria annuale dei Roma Club.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI DELL’AIRC

Sono organi sociali dell’AIRC:

· l’Assemblea generale dei Roma Club,

· il Consiglio Direttivo o Centro di Coordinamento;

· il Collegio dei Sindaci;

Le cariche non sono retribuite, ma può essere previsto un rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni statutarie secondo quanto disposto dal regolamento del Centro di Coordinamento, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI ROMA CLUB

· L’Assemblea dei Roma Club è l’organo sovrano dell’Associazione; essa può essere convocata in seduta Ordinaria o Straordinaria.

· L’Assemblea è composta dai Presidenti dei Roma Club associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

· Non è possibile intervenire e votare nelle assemblee se non si è corrisposta la quota annuale di affiliazione.

· Ogni Presidente potrà farsi rappresentare da un Consigliere o Socio del club mediante delega scritta.

Nel caso dei Roma Club aventi la propria sede al di fuori della Regione Lazio, qualora il Presidente o altro Socio siano impossibilitati a partecipare all’Assemblea, è consentito loro di farsi rappresentare, concedendo la delega al Presidente di un altro Roma Club.

Ciascun Presidente potrà ricevere al massimo una delega.

Ogni Presidente o delegato ha diritto ad un voto + eventualmente uno per delega.

· L’Assemblea è convocata dal Centro di Coordinamento, nel luogo che sarà stabilito, mediante avviso recante l’Ordine del giorno da affiggere almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea stessa nell’albo della sede dell’AIRC, nel sito dell’Associazione e mediante invio dell’avviso di convocazione a ciascun Roma Club per lettera o altro mezzo di comunicazione (fax o posta elettronica).

· L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Centro di Coordinamento almeno una volta l’anno, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) l’approvazione del rendiconto economico finanziario;

b) la nomina delle cariche sociali qualora siano in scadenza;

c) ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;

· Le assemblee tanto ordinarie, che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano intervenuti almeno due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.

· L’Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qual volta venga ritenuto necessario dal Centro di Coordinamento o su richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei Presidenti dei Roma Club in regola con il pagamento della quota sociale. In tale ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla data della richiesta con l’ordine del giorno indicato dai proponenti.

· Il Presidente dell’assemblea viene nominato dai presenti, mentre le funzioni di segretario spettano al Segretario del Centro di Coordinamento.

Delle riunioni dell’assemblea verrà redatto relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge, da un Notaio designato a cura del Presidente dell’AIRC

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

– La rappresentanza dell’AIRC è demandata al Consiglio Direttivo denominato “Centro di Coordinamento Roma Club”, costituito da nove membri eletti dall’Assemblea Generale dei Presidenti dei Roma Club.

– I componenti del Consiglio Direttivo entrano in carica all’atto della loro proclamazione, restano in carica per la durata di quattro anni e potranno essere rieletti.

– Le elezioni sono indette ogni quattro anni.

– Il sistema elettorale adottato è il sistema per lista, secondo cui sono candidabili solo gruppi di associati e non soci singoli.

– La lista che avrà ottenuto la maggioranza dei consensi formerà il nuovo Consiglio Direttivo

– Il promotore della lista e del relativo programma che all’atto dell’elezione avrà ottenuto più voti assumerà la carica di Presidente dell’AIRC. Tale programma si intenderà automaticamente approvato.

– Tale lista dovrà necessariamente contenere 9 candidati al C.D. e 3 candidati al Collegio Sindacale.

– Il C.D. si riunisce in prima seduta entro dieci giorni consecutivi dalla data di proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano (per età). Funge da Segretario il Consigliere più giovane. Nella prima seduta i membri del C.D. eleggono fra di loro due Vice Presidenti. I Vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto con un’unica scheda e due preferenze. In caso di parità nel numero dei consensi è eletto il Consigliere più anziano di età.

Il Segretario sarà nominato dal Presidente anche al di fuori dei membri del C.D. Inoltre il C.D. provvede a nominare i Probiviri, gli Ispettori ed i Coordinatori Provinciali, Regionali ed Internazionali, i quali potranno partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

Il C.D. ha la facoltà di nominare Soci Onorari dell’AIRC persone che abbiano acquisito benemerenze nei confronti dell’Associazione dei Roma Club.

Le riunioni del C.D. sono valide quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri.

Le delibere del C.D. sono assunte a scrutinio palese e con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni concernenti provvedimenti “ad personam” nei confronti di iscritti si svolgono a scrutinio segreto.

I verbali delle deliberazioni del C.D. devono essere approvati nella seduta successiva a quella di riferimento e firmati dal Presidente e dal Segretario.

I compiti del C.D. sono:

· stabilire l’ubicazione della sede dell’Associazione;

· proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote associative;

· ratificare i bilanci, predisposti dal cassiere – tesoriere, di concerto con il Collegio Sindacale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

· stabilire le attività dell’Associazione in armonia con gli scopi sociali previsti dal presente statuto ed in accordo al programma approvato dall’Assemblea dei Roma Club;

· deliberare sull’ammissione di nuovi Roma Club, nonché sulla loro chiusura;

· istituire eventuali commissioni e nominare i delegati preposti al loro funzionamento;

· presentare all’Assemblea Generale dell’Associazione una proposta di Regolamento del Centro di Coordinamento per la sua approvazione.

Il C.D. ha poteri ordinari e straordinari nella gestione delle attività dell’Associazione ed è soggetto ad “autodisciplina”.

ART. 11 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Detti membri, eletti dall’Assemblea generale dei Roma Club, durano in carica quattro anni.

I membri del Collegio dei Sindaci prendono parte, per lo svolgimento dei rispettivi compiti, alle riunioni del Centro di Coordinamento.

Il Collegio dei Sindaci ha lo scopo di verificare la regolarità della gestione amministrativa complessiva dell’Associazione.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’AIRC è il promotore della lista vincente le elezioni per il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’AIRC a tutti gli effetti.

Inoltre:

a) convoca, su mandato del Centro di Coordinamento l’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b) convoca e presiede il Centro di Coordinamento, della cui azione è responsabile;

c) adotta eventuali misure urgenti, richieste da circostanze eccezionali, con l’obbligo di riferirne entro quindici giorni per la ratifica;

d) il compito di assegnare incarichi e responsabilità a ciascun consigliere per lo svolgimento delle attività istituzionali.

e) partecipa, anche per mezzo di suoi delegati, a riunioni o commissioni competenti per trattare materie d’interesse sportivo, sociale, culturale, ecc.;

f) nomina e designa i membri delle commissioni attivate dal Centro di Coordinamento.

ART. 13 – COOPTAZIONE

Nel caso di dimissioni di un membro del Centro di Coordinamento, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri, il Presidente pro tempore ha la facoltà di sostituire il dimissionario mediante la cooptazione di altro dirigente di Roma Club. Nel caso di perdurante assenza la decisione di sostituire il componente di uno degli organi sociali suddetti per dimissioni o perdurante assenza sarà presa dal C.D. con votazione a maggioranza semplice su proposta del Presidente.

Il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente, tutti i Roma Club, dell’avvenuta sostituzione di un membro di uno degli Organi Sociali.

ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziariosi apre il 1° Settembre e si chiude il 31 Agosto dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Centro di Coordinamento provvederà alla redazione del rendiconto economico finanziario, nonché di una relazione accompagnatoria predisposta dal Collegio Sindacale che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali dovranno essere accantonati, essendo espressamente vietata la loro distribuzione.

ART. 15 – APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L’approvazione dello Statuto ed in futuro, di ogni modifica o integrazione, dovrà obbligatoriamente essere demandata all’Assemblea Generale straordinaria dei Roma Club.

ART. 16 – REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed organizzativo del Centro di Coordinamento è disciplinato dal Regolamento. Nel Regolamento è contenuta la descrizione sommaria dalle competenze dei membri del C.D. e degli altri Organi dell’Associazione. Nel Regolamento sono altresì individuate le norme disciplinari, cui devono attenersi tutti gli iscritti ai Roma Club affiliati, sia che ricoprano funzioni istituzionali all’interno dell’Associazione o del proprio Club, sia che ricoprano il ruolo di semplici iscritti.

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ART. 17 – DURATA

La durata dell’Associazione Italiana Roma Club è illimitata.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

L’Assemblea straordinaria, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell’Associazione Italiana Roma Club dovrà avere il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

ART. 19 – RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge in materia.

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